Recentemente sta dilagando un fenomeno elusivo finalizzato alla percezione dell’assegno sociale ex art. 3 l. 335/1995. Precisamente con riferimento alle ipotesi di separazione personale, sanciti con decreto di omologazione dai Tribunali, in cui uno dei coniugi rinuncia al mantenimento da parte dell’altro dichiarando l’autosufficienza economica, e dopo un breve lasso di tempo, presenta istanza all’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per conseguire l’assegno sociale.
Per saperne di più: http://www.salvisjuribus.it/il-coniuge-separato-non-ha-diritto-allassegno-sociale-nellipotesi-di-rinuncia-allassegno-alimentare/