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Colpisce Il Minore Affidato Dal Tribunale Con Il Battipanni

Colpisce il Minore affidato dal tribunale con il battipanni

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 dicembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 2669
Presidente Carcano – Relatore Corbo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 1 giugno 2016, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo che aveva condannato R. S. per il reato di cui all’art. 571, primo e secondo comma, cod. pen., commesso dal 2000 e sino al 2 luglio 2009, per aver ripetutamente abusato dei mezzi di correzione in danno del minore N. P., affidato a lei e a F. G. dal Tribunale per i minorenni, anche utilizzando un battipanni ed un mattarello e procurando alla vittima un politraumatismo guaribile in 5 giorni, e gli aveva irrogato la pena di un mese di reclusione, sostituita con quella di due mesi di libertà controllata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato A. F., quale difensore di fiducia della S., articolando un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all’art. 571 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, avendo riguardo alla configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione.
Si deduce che la violenza non può mai ritenersi, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, un mezzo lecito di correzione; di conseguenza, posto che “in tanto si può parlare di abuso di mezzi in quanto ne sia lecito l’uso, l’eccesso di mezzi di correzione violenti è estraneo alla fattispecie di cui all’art. 571 cod. pen. Quale ulteriore corollario, le lesioni guaribili in cinque giorni cagionate con l’uso di un mattarello, come nella specie, sarebbero riconducibili alla fattispecie delle lesioni lievi, perseguibili a querela, non presentata, però, nel presente procedimento.
3. Con comunicazione trasmessa in data 21 ottobre 2016, il difensore della parte civile ha rappresentato di aver ricevuto la notificazione del decreto di fissazione di udienza per la trattazione del ricorso per cassazione presentato dalla S., ma di non aver ricevuto la notificazione del ricorso medesimo.

Considerato in diritto

1. Le censure formulate nel ricorso sono infondate, per le ragioni di seguito precisate.
2. Preliminarmente, occorre osservare che l’istanza di rinvio della difesa della parte civile è manifestamente infondata.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato, che il Collegio condivide, quello secondo cui l’omessa notificazione alle parti private dell’atto d’impugnazione non determina né l’inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (così Sez. 5, n. 5525 del 25/11/2008, dep. 2009, D. A., Rv. 245157, ma anche nello stesso senso per applicazioni specifiche, tra le altre, Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, B., Rv. 266834, nonché Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, A., Rv. 257482).
Inoltre, nel giudizio di cassazione, non essendo previsto dalla legge il ricorso “incidentale” (v., per questa osservazione, da ultimo, Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, V., Rv. 263397), l’unica facoltà che la parte non impugnante può esercitare anteriormente all’udienza è quella della presentazione di memorie. Ora, da un lato, le memorie possono essere depositate fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del giudizio, in applicazione della disposizione di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; dall’altro, della presentazione dei ricorsi per cassazione le altre parti sono informate almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante la notifica dell’avviso di fissazione di quest’ultima. Di conseguenza, le parti controinteressate, pur non avendo ricevuto rituale notifica del ricorso per cassazione, dispongono di un congruo lasso di tempo per la redazione di eventuali memorie, pari ad almeno quindici giorni (nel caso di specie, la parte civile ha potuto fruire di oltre trenta giorni).
Deve, pertanto, concludersi che nessuna menomazione delle facoltà difensive della parte civile deriva dalla omessa notificazione del ricorso per cassazione dell’imputato, e che, quindi, non vi è alcuna ragione per accogliere l’istanza di rinvio.
3. Le doglianze della ricorrente, che lamentano la mancata riqualificazione del fatto in termini di lesioni personali lievi, invece che di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, sono prive di fondamento.
3.1. La difesa pone a base delle sue argomentazioni la premessa secondo cui la violenza non può mai costituire mezzo di correzione, sicché l’uso della stessa non integra in alcun caso un abuso di mezzi di correzione.
Deve tuttavia osservarsi che l’orientamento giurisprudenziale consolidato esclude che il reato di cui all’art. 571 cod. pen. sia configurabile in caso di eccesso di mezzi di correzione violenti (così Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C., Rv. 205033) o di uso sistematico della violenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336, nonché Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C, Rv. 253463), ma non in qualunque ipotesi di ricorso a forme di violenza fisica (cfr. Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016, M., Rv. 266434, che ha ritenuto integrato il reato di abuso di mezzi di correzione in riferimento a fattispecie caratterizzata anche dall’uso di schiaffi da parte di un’insegnante).
Inoltre, la compatibilità dell’esercizio di una forma episodica di violenza fisica con il delitto di abuso dei mezzi di correzione è coerente con la previsione del secondo comma dell’art. 571 cod. pen., che contempla un’aggravante del reato in questione se dallo stesso deriva una lesione personale o, addirittura, la morte: queste conseguenze, soprattutto la più estrema, assai difficilmente appaiono determinabili dall’uso di mezzi di correzione non violenti; la pratica impossibilità di ipotizzare tali fattispecie, però, renderebbe priva di significato la previsione normativa, in contrasto con l’elementare principio ermeneutico secondo cui ad ogni disposizione normativa deve assicurarsi un significato di qualche utilità applicativa.
3.2. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata rappresenta che, “almeno in una occasione l’imputata (…) ha percosso il bambino, colpendolo ripetutamente con un battipanni sulla schiena, le gambe e il capo, cagionandogli ecchimosi costituenti lesioni personali lievi, qualificate dal personale medico del Pronto soccorso come “politraumatismo da maltrattamento”“, e giudicate guaribili in cinque giorni.
Tale situazione fattuale, definita “incontroversa” dalla Corte di appello, non è stata concretamente posta in discussione dalla difesa nel ricorso per cassazione.
3.3. Corretta, allora, deve ritenersi la qualificazione giuridica del fatto in termini di abuso dei mezzi di correzione.
L’episodicità della condotta esclude la configurabilità del più grave reato di maltrattamenti in famiglia. La finalità di esercitare lo ius corrigendi implica la sussunzione del comportamento nella fattispecie di cui all’art. 571, primo e secondo comma, cod. pen., invece che in quella di cui all’art. 582 cod. pen.
Incidentalmente, si osserva che, se pure si accogliesse la richiesta di riqualificazione del reato avanzata dalla difesa, il fatto sarebbe comunque perseguibile di ufficio, perché si tratterebbe di lesioni cagionate con l’uso di armi. Invero, a norma dell’art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., in forza del quale “agli effetti della legge penale, per “armi” s’intendono: (…) 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo”. Nella specie, come risulta contestato nel capo di imputazione ed accertato nelle sentenze di merito, l’imputata aveva cagionato le lesioni facendo uso del battipanni, oggetto certamente atto ad offendere e non suscettibile di essere portato in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, a norma dell’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. All’infondatezza delle censure dedotte segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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