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Militari Non Più Idonei: Trattamento Economico

Militari non più idonei: trattamento economico

Post Series: TRATTAMENTO ECONOMICO

Militari non più idonei al Servizio

Transito Ruolo Civile: Trattamento economico

Ai militari non più idonei al servizio, accertata l’inidoneità e presentata la domanda di transito nei ruoli civili, nelle more delle determinazioni ministeriali, spetta lo stesso trattamento economico in godimento all’atto della riforma.

Infatti, lo stesso militare è posto in aspettativa ed in tale status ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Così ha stabilito il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, con sentenza n. 29/08/2018, n. 9066 che accoglie favorevolmente il ricorso di un ex sottufficiale dell’Esercito italiano. La sentenza riconosce il  diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell’art. 14 della l. n. 266/1999.

In particolare, il ricorrente lamentava di non aver percepito alcun emolumento nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda ed il transito nei ruoli civili. O,  meglio, dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego come civile.

Ciò alla luce del disposto normativo di cui al  D.M. 18.4.2002 e dall’art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell’ordinamento Militare).
In breve, il già sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano, nel 2008 è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto,  congedato e  “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. (L.266/99)”.

Con istanza del 12 novembre 2008, il ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 14 della legge 266/1999 (sostituita dall’art. 930 del ed. Codice dell’ordinamento Militare), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Il predetto, solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, era stato assunto presso il 9° Stormo di Grazzanise – Caserta con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).

Di seguito la Sentenza del TAR LAZIO:

Sentenza2018trattamentoeconomico

 

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