Vittime del Dovere Equiparazione.
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Equiparazione Vittime del Dovere e Vittime del Terrorismo
Una sentenza storica, la n. 7761/2017, quella che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha emesso nei giorni scorsi. Definitivamente affermato il seguente principio di diritto: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.
Con questa Sentenza le Vittime del Dovere e i soggetti equiparati vedono riconosciuta, dalle Sezioni Unite, la tesi secondo cui l’assegno vitalizio a loro attribuito debba essere erogato nella misura economica di Euro 500,00, ovverosia nella stesso valore economico attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ciò in ragione di un’interpretazione conforme al principio di equità e razionalità di cui all’art. 3 della nostra Costituzione.
Ad onor del vero la distinzione interpretativa, sino ad oggi sostenuta strenuamente dalle Amministrazioni, faceva apparire alcune categorie di vittime più nobili e meritevoli di considerazione; differenza che, oggi, a seguito della Sentenza citata, non ha più motivo di esistere dal punto di vista giuridico.
I tragici fatti si sangue che hanno contraddistinto la vita politica e sociale della nostra Repubblica negli ultimi decenni, hanno chiesto un alto tributo a quei cittadini “colpevoli” di essere vedove e figli di un familiare che ha pagato con la vita l’adempimento al proprio Dovere.
In allegato la sentenza della Cassazione:
LA CORTE DI CASSAZIONE EQUIPARA LE VITTIME DEL DOVERE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA MAFIA
ora bisogna fare domanda?
Di norma sono sempre ad istanza di Parte.