Assegno di Mantenimento : novità penali
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ASSEGNO DI MANTENIMENTO
NOVITA’ PENALI PER CHI SI SOTTRAE ALL’OBBLIGO DI CORRESPONSIONE
Assegno di Mantenimento: ora ci sarà anche l’art. 570 bis c.c. che sanziona penalmente anche il genitore che, non essendo stato sposato, non ottemperi, dopo la cessazione dell’unità familiare, all’obbligo di mantenimento della prole.
Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il decreto sulla riserva di codice in materia penale, attuativo della riforma Orlando, pubblicato il 22/03/2018 in Gazzetta Ufficiale. Il decreto (n. 21/2018 sotto allegato), oltre ad attuare il principio della riserva di codice previsto da una delle deleghe della l. n. 103/2017, inserisce nuove fattispecie di reato all’interno del codice penale (e conseguentemente abroga le previsioni di alcune leggi speciali). Fra le altre, viene introdotta una novità piuttosto interessante, in virtù della quale viene data veste sistematica ed organica alla congerie di norme penali che si sono succedute nel tempo, in tema di mancato adempimento degli obblighi di natura economica previste in caso di separazione, divorzio e/o scioglimento dell’unità familiare. Il citato decreto l’art. 2 sotto il titolo “Modifiche in materia di tutela della persona”, alla lettera c) recita:
“dopo l’articolo 570 c.p. è inserito il seguente: «Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). – Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.».
Contestualmente all’art. 7 del predetto decreto, vengono abrogate le norme che sanzionavano il mancato adempimento in tema di assegno divorzile, ovvero l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (art. 7, comma I, lett. b), e la corrispondente previsione in tema di separazione, ovvero l’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (art. 7, comma I, lett. o).
Cosa cambia?
Per coloro che sono stati uniti in matrimonio praticamente nulla, in quanto con il decreto in commento si riportano all’interno del codice penale, condotte qualificate come reato, e le relative pene rimaste immutate, preesistenti in altre leggi (quella sul divorzio e quella sull’affido condiviso).
Fino all’entrata in vigore del decreto in commento, invece, non avevano trovato accoglienza tra i reati contro la persona, la violazione degli obblighi di assistenza familiare per figli nati da genitori non coniugati, in quanto non v’era una norma che espressamente lo prevedeva, e l’analogia in materia penale non può trovare applicazione.
Infatti la Cassazione sez. pen. (sent. n. 44765/15) aveva sentenziato che non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per l’ex convivente che non versa spontaneamente gli assegni familiari al genitore collocatario del minore.
V’è da ritenere che non sia più così.
Per dare una lettura Costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 570 bis c.p. e 337 bis e 337 tec c.c. v’è da ritenere che anche il genitore, che non fosse stato sposato, sarà penalmente sanzionabile, qualora non corrispondesse il dovuto contributo per il mantenimento del figlio, ove stabilito dal Giudice in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Pertanto anche per coloro che sono stati uniti in una relazione di fatto, è configurabile il reato di cui al nuovo art. 570 bis cp., ove non ottemperino alle statuizioni di ordine economico stabilite dal Giudice.
Avvocato Silvio Albanese
Dlgs n. 21 2018 Assegno di Mantenimento